LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 6-07-1998
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Il
Consiglio regionale ha approvato; |
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ARTICOLO 3 (Articolazione degli interventi) 1. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attivitą commerciali e al deposito delle merci che hanno come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la costruzione, l'acquisto dei locali, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili e degli arredi. 2. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, per interventi aventi ad oggetto, congiuntamente o alternativamente, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione dell'arredo urbano. |
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