LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 6-07-1998
REGIONE MARCHE

Interventi finanziari per il commercio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 58
del 16 luglio 1998

Indice:

Articoli della Legge:
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Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 30 del 2000 Articolo 30

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 3

(Articolazione degli interventi)
1. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera a) del 
comma 1 dell'articolo 2, per interventi relativi ai locali adibiti o 
da adibire ad attivitą commerciali e al deposito delle merci che hanno 
come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la costruzione, 
l'acquisto dei locali, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto 
delle attrezzature fisse e mobili e degli arredi.
2. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera b) del 
comma 1 dell'articolo 2, per interventi aventi ad oggetto, 
congiuntamente o alternativamente, l'abbattimento delle barriere 
architettoniche e la sistemazione dell'arredo urbano.

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